Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi.
Gli allievi dispensati da una o più Prove non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
Gli studenti che svolgono le Prove INVALSI in formato per sordi o in Braille ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 170/2010
Le alunne e gli alunni con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP – Piano Didattico Personalizzato.
In base a quanto previsto dal proprio Piano lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative.
Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.
Le Prove per per le altre tipologie di BES
Il Ministero dell’Istruzione ha identificato diverse tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali e li ha suddivisi in tre categorie:
- Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992
- Alunni con disturbi evolutivi specifici, divisi in
- DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n. 170/2010
- altri disturbi evolutivi
- Alunni con svantaggio socio-economico, culturale, linguistico o con disagio comportamentale/relazionale o con alto potenziale intellettivo
Un quadro puntuale ed esaustivo, che tiene conto della normativa nazionale e delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, è racchiuso nel documento di riepilogo che raccoglie tutte le misure previste per i BES che svolgono le Prove INVALSI, disponibile all’interno dell’Area riservata alle scuole sul sito invalsi.it.
Approfondimenti normativi
Legge n. 104/1992 – Normativa di riferimento in materia di disabilità, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap
Legge n. 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Art. 11 del D.Lgs 62/2017 – Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Art. 20 del D.Lgs 62/2017 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Nota Ministeriale n. 2936/2018 – Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI
Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione